Art. 29.
(Comitato di valutazione).

      1. Presso il Ministero opera il Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

 

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Il Comitato esprime entro due mesi pareri obbligatori in merito a:

          a) rilascio e rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo di cui all'articolo 30;

          b) modifiche agli atti e documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione;

          c) proposte di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organismi di controllo.

      2. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo è formato da dodici componenti, nominati con decreto del Ministero, di cui tre designati dal Ministero medesimo, tre designati rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I requisiti per la nomina dei componenti del Comitato sono definiti con apposito decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.
      4. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.
      5. Con decreto del Ministero a valere sul capitolo 1936 del bilancio di previsione della spesa del Ministero medesimo è determinata la misura dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e ai componenti dell'ufficio di segreteria.